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Art. 162: Sconfitta per le donne italiane.

23/07/2017 9:48

Mentre si affolla ulteriormente il  tragico scenario di donne vittime di feroci e mortali aggressioni, in cui culminano anni di maltrattamenti e persecuzioni (è del 15 Luglio la notizia di quattro assassinate ed una in fin di vita) è pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di riforma del sistema penale. Entrerà in vigore il 3 agosto 2017. 

Tra le varie modifiche, spicca il nuovo articolo 162 ter c.p. che consente l'estinzione di varie ipotesi di stalking (quelle procedibili a querela rimettibile, numerose nella casistica giudiziaria) a fronte del pagamento di una somma di denaro ritenuta congrua da un giudice a titolo di condotta riparatoria.   Il dissenso della persona offesa alla compravendita dell'impunità  è irrilevante;  il giudizio di congruità della somma è ultra discrezionale e privo di parametri legislativi; il pagamento può essere effettuato anche a comode rate; l'estinzione del reato si può ottenere anche dopo una condanna già pronunciata con  sentenza di primo grado e di appello; la manovra è ripetibile all'infinito perché non lascia tracce sul certificato penale dell'autore del reato.

Il Ministro della Giustizia e altre Autorità nei giorni scorsi avevano rintuzzato gli stupefatti allarmi su questa incredibile novità,  espressi da molte voci del mondo giuridico e sociale, affermando che erano ingiustificati e persino irresponsabili: nessun cedimento nella lotta ai persecutori, come si sarebbe ben visto - affermavano le Autorità - con una corretta lettura della riforma, magari grazie anche a qualche altra immediata modifica di legge, mirata ad "evitare equivoci interpretativi".

Purtroppo non è stato così. 

L'art. 162 ter c.p. è rimasto immutato; la estinguibilità di varie ipotesi di stalking a prezzo imposto (alla persona offesa) anche.

Quindi già da Agosto, anche se le udienze sono interrotte per la sospensione feriale, e specialmente dal primo settembre, alla ripresa dei processi di primo grado e di appello, molti stalkers potranno comprarsi durante le indagini preliminari o i vari gradi di giudizio l’estinzione del reato,  pagando una cifra più o meno simbolica, anche se la persona offesa non gradisce. Compresi gli imputati che sono sottoposti a misura cautelare, dal carcere al divieto di avvicinamento. 

Compare quindi una sorella maggiore della procedura prevista dalla legge sul giudice di pace solo per i reati cosiddetti "bagatellari"; e quel che è peggio,  a quanto pare si affaccia alle scene giudiziarie una parente deforme della vecchia “cauzione" per ottenere la libertà provvisoria: espediente che permetteva di comprarsi col denaro la libertà, che era scomparso con il codice di procedura penale del 1989, e di cui non si sentiva la mancanza, innanzitutto  per il carattere potenzialmente discriminatorio dell'istituto. Con la cauzione l’imputato veniva liberato in attesa di giudizio, ma il processo almeno continuava; con il nuovo art. 162 ter c.p. neppure quello. Paghi e via, se hai i soldi. O se te ne chiedono talmente pochi che è un’uscita di sicurezza accessibile a chiunque, pure con comode rate.

Il Capo della Polizia dott. Gabrielli ha però affermato in commissione parlamentare che non si possono arrestare tutti gli stalkers: bisognerebbe costruire nuove carceri!!! Ecco quindi la quadratura del cerchio. Siccome più di tanto non si può fare, tanto vale  far pagare un obolo simbolico e applicare tutti i favori che la legge consente. 

Con buona pace delle persone offese che, una volta di più, sono invitate a denunciare proprio da uno Stato che subito dopo si volta dall'altra parte.

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