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“Norme e normalità. Standard per la privazione della libertà delle persone migranti."

07/08/2019 11:26
di Piergiacomo Oderda 
“Norme e normalità. Standard per la privazione della libertà delle persone migranti. Raccolta delle raccomandazioni 2016-2018”. Il documento, presentato a palazzo Lascaris a Torino, su iniziativa del Garante regionale, Bruno Mellano, è «frutto del lavoro di visita e osservazione dei luoghi di privazione della libertà delle persone migranti, di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato» effettuato dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale. Un “murales” realizzato a Lampedusa nel 2013 con la partecipazione di Lorenzo Terranera esplicita l’intento di considerare i migranti come persone, rifuggendo da etichette generaliste. Le raccomandazioni partono dal fatto che il trattenimento dei migranti è dovuto non ad un percorso penale ma ad una «violazione amministrativa, per il fatto di essere entrati o di soggiornare nel territorio italiano in maniera irregolare». Si tratta di «”extrema ratio”, laddove cioè altre ipotesi non sembrano percorribili». Le cifre: 4092 le persone passate nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), di cui il 43% effettivamente rimpatriate, 13777 negli “hotspot”. Le raccomandazioni «non sono il frutto di un’elaborazione teorica astratta ma trovano fondamento nel confronto con la realtà osservata». Il mandato è il “National preventive mechanism” (Npm, Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura, Opcat). «La mancanza di poteri anche sanzionatori potrebbe far pensare ad una debolezza insita nell’organismo rappresentato dal Garante Nazionale». Le Raccomandazioni intendono incidere «sull’essere, sulla cultura che è alla base delle scelte e delle azioni». 
L’introduzione alle privazioni delle libertà “de iure” dei migranti è firmata da Massimiliano Bagaglini, anch’egli presente a Torino nella seduta di presentazione del documento, funzionario dell’ufficio del Garante nazionale. Tra il 2015 e il 2018 sono transitate 17 mila persone nelle strutture dedicate a tale detenzione amministrativa, migranti sprovvisti di regolare titolo di soggiorno e richiedenti asilo trattenuti presso i Cpr. Un riferimento costante nel documento è la lettera F dell’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, una persona può essere privata della sua libertà personale quando si tratti «dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione». I Cpr in Italia sono sette, per 750 posti complessivi. Le raccomandazioni riguardano le condizioni materiali e igieniche, di spazi di vita comune, di qualità della vita, sicurezza, tutela dei principali diritti (informazione, difesa, salute, comunicazione, proprietà, riservatezza, tutela dei minori quanto all’accertamento dell’età). In base al D.L. 13 del febbraio 2017 sono stati aperti altri quattro Cpr a Bari, Potenza, Trapani, Roma. Per quanto riguarda i richiedenti asilo, il “decreto sicurezza” prevede il trattenimento ai fini identificativi presso “hotspot” e Centri di Prima accoglienza per un massimo di trenta giorni, altri 180 nei Cpr. L’eliminazione della categoria di “protezione umanitaria” come motivo per la concessione di un permesso di soggiorno ha prodotto «per gli immigrati giunti in Italia dopo il 4 ottobre 2018 una situazione di quasi automatica irregolarità». Tra le garanzie, si cita la necessità di dare «esaurienti informazioni circa le regole che governano la vita all’interno del Centro attraverso la definizione e la diffusione di un Regolamento tradotto nelle diverse lingue». Quanto ai minori, l’accertamento dell’età deve essere effettuato «secondo una procedura uniforme che prevede specifiche disposizioni in caso di esami socio-sanitari e puntuali garanzie». L’analisi radiologica del polso contrasta con l’art. 5, c. 5, 6, 7 della legge 7 aprile 2017 n. 47 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”); occorre invece «un approccio multidisciplinare, effettuato da professionisti adeguatamente formati e in un ambiente idoneo». Si sono riscontrate gravi condizioni di insalubrità dei locali del Centro di Roma, infestati da zanzare e insetti. Infine, il Regolamento sui “Criteri per l’organizzazione e la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione” (Cie, 20 ottobre 2014) prevede alla lettera H dell’art. 4 «l’organizzazione di attività ricreative, sociali e religiose in spazi dedicati». Una nota grave: «l’esercizio del diritto di cronaca nei luoghi di privazione della libertà delle persone migranti non è di fatto garantito», si citano dinieghi ad accedere ai Cie dalle associazioni di stampa di Torino e di Roma.
Elena Adamoli firma l’introduzione alla privazione delle libertà “de facto”. La questione «si è imposta in particolare nell’ambito delle nuove politiche adottate dal Governo italiano rispetto alla “chiusura” dei porti per le navi che abbiano soccorso migranti nel Mar Mediterraneo». «Il ponte del pattugliatore della Guardia costiera italiana “Diciotti” a partire dal 16 agosto 2018 è diventato per giorni lo spazio di vita di 177 migranti privi di autorizzazione allo sbarco». Il Garante nazionale ha fatto visita il 23 agosto. La tutela del diritto alla libertà personale è inviolabile (art. 13 Cost.), universale (Corte cost.), «spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica ma in quanto esseri umani» (sentenza n. 105, 2001). Per «la prassi di non consentire alle persone di allontanarsi dall’”hotspot”», l’Italia è già stata condannata (caso Khlaifa, sentenza Grande Camera della Corte Edu, 15 dicembre 2011). Tornando alla nave Diciotti, l’attracco al Porto di Catania senza autorizzazione allo sbarco ha configurato «un problema di conformità con l’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) e l’art. 13 Cost.». «Mai le persone possono essere usate come strumento per dirimere conflitti di responsabilità». Si raccomanda che le condizioni essenziali di dignità personale (ricambio pulito, calzature, coperte) e la soddisfazione di bisogni primari (lavarsi e rifocillarsi) precedano le esigenze di identificazione. Si prevedano “triage” medico, con l’ausilio di mediatori culturali l’effettiva comprensione delle procedure attuate, moduli in una lingua comprensibile. 
Sono state monitorate ventisette operazioni di rimpatrio forzato su volo charter, una su volo commerciale. Una criticità è «il perdurare della consuetudine di tenere anche per diverse ore i polsi dei rimpatriandi legati con delle fascette in velcro anche in assenza di comportamenti apertamente non collaborativi». Altra pratica da rivedere riguarda il mancato avviso «per tempo dell’imminente rimpatrio, utile a prepararsi non solo materialmente ma anche psicologicamente». Il Garante pone un interrogativo di natura giuridico-filosofica: «è legittimo consegnare persone alle autorità di Paesi nei quali secondo autorevoli osservatori internazionali, esiste una generale situazione di violenza?». Per il principio di “non refoulement”, va garantito un accesso alla procedura di protezione internazione negli “hospot”. Il rinvio di una persona straniera verso un Paese gravemente instabile come la Somalia pone rischi oggettivi per la sua incolumità, rischio di violazione del divieto di refoulement”, art. 3 Cedu (non si può essere allontanati verso uno Stato in cui si ha fondati motivi di ritenere di essere sottoposto a trattamenti inumani). «La prassi di non rilasciare una ricevuta dei bagagli consegnati da stivare appare inadeguata sotto il profilo delle garanzie relative alla tutela della proprietà». Nella definizione di “Standard” si sottolinea la necessità che la detenzione amministrativa sia «la più breve possibile e disposta e mantenuta solo se necessaria e proporzionata allo scopo legittimo per cui è stata adottata». Hanno diritto a ricevere cure mediche adeguate, all’assistenza e alla rappresentanza legale. «Deve essere garantita la possibilità di comunicare sia oralmente che per iscritto con qualsiasi persona da loro scelta». «Il cibo dev’essere appropriato all’età, allo stato di salute e deve rispettare l’appartenenza religiosa». Ogni centro di detenzione amministrativa deve disporre di un stanza del silenzio interconfessionale.
Piergiacomo Oderda
 

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