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Morsicato da un cane. Perchè i cani senza museruola? Chi controlla? Pinerolo

Vedi il video su www.vocepinerolese.it

L’altro giorno un uomo, è stato morsicato da un cane mentre camminava sotto i portici nel centro storico di Pinerolo. “Ho sentito un urlo e poi l’uomo ha lasciato cadere la spesa che aveva e si è buttato a terra dopo pochi passi. Quel cane bianco l’aveva morsicato alla gamba”. Il cane, un Dogo Argentino, era al guinzaglio del suo padrone ma questo non è bastato a evitare la morsicatura. Di certo non aveva la museruola. Nella foto a sinistra l’uomo a terra dopo essere stato morsicato e a sinistra il cane con il suo padrone. L’uomo è stato soccorso da alcuni passanti e commercianti della zona. Sulla gamba un grosso livido. Ma chi controlla, per esempio, che i padroni degli amici a quattro zampe, siano in possesso di una museruola, di raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta? Per conoscenza pubblichiamo un estratto dell’ Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità' pubblica dall'aggressione dei cani del Ministero della Salute. (13A07313) (GU Serie Generale n.209 del 6-9-2013):

“ 1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

  2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

  3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

    a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree  urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

    b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità' di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

    c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

    d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

    e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

  4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

  5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino.  I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà  di  medicina  veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale.  Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto  zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

  6. Il medico  veterinario libero   professionista informa i proprietari di cani in  merito  alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi

veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai  fini  della tutela dell'incolumita' pubblica.

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